(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34
                         del 20 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  presente  legge  detta  norme  sulle attivita' regionali in
materia di protezione civile cosi' come disciplinata dalla  legge  24
febbraio  1992,  n.  225  (di seguito definita legge nazionale) e nel
rispetto  delle  attribuzioni  da  essa  stabilite,  nell'ambito  del
servizio   nazionale  di  protezione  civile,  promuovendo  anche  il
concorso degli enti locali secondo i principi della  legge  8  giugno
1990,  n.  142  e  della  legge  regionale  19  luglio 1995, n. 77, e
favorendo la partecipazione  delle  organizzazioni  del  volontariato
nonche'   delle   strutture  operative  e  tecnico-scientifiche  gia'
presenti nel territorio della Regione.
  2. La Regione assume, quali  finalita'  nella  realizzazione  delle
proprie  attivita'  in  materia  di  protezione civile, l'incolumita'
della   popolazione,   la   salvaguardia   dell'ambiente   e    delle
infrastrutture  pubbliche e private dai danni e dal pericolo di danni
derivanti  da  calamita'  naturali,  da  catastrofi e da altri eventi
calamitosi.