(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 20 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge detta norme sulle attivita' regionali in materia di protezione civile cosi' come disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (di seguito definita legge nazionale) e nel rispetto delle attribuzioni da essa stabilite, nell'ambito del servizio nazionale di protezione civile, promuovendo anche il concorso degli enti locali secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77, e favorendo la partecipazione delle organizzazioni del volontariato nonche' delle strutture operative e tecnico-scientifiche gia' presenti nel territorio della Regione. 2. La Regione assume, quali finalita' nella realizzazione delle proprie attivita' in materia di protezione civile, l'incolumita' della popolazione, la salvaguardia dell'ambiente e delle infrastrutture pubbliche e private dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.